Una delle caratteristiche più conosciute del regime forfettario è la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva del 15%, che in determinate circostanze può scendere al 5% per le nuove attività. Proprio quest’ultima agevolazione genera però numerosi dubbi: chi apre una Partita IVA nel 2026 paga automaticamente il 5%? Per quanto tempo dura l’aliquota ridotta? È possibile utilizzarla se in passato si è già lavorato nello stesso settore? E cosa succede se si apre una Partita IVA dopo essere stati dipendenti?
Il primo concetto da chiarire è che aprire una nuova Partita IVA non significa automaticamente avere diritto al 5%. L’aliquota ridotta è riservata ai contribuenti che, oltre a poter applicare il regime forfettario, soddisfano le specifiche condizioni previste per l’avvio di una nuova attività. Quando queste condizioni non ricorrono, il contribuente può eventualmente utilizzare il forfettario, se possiede gli altri requisiti, ma applicando l’aliquota ordinaria del 15%.
La differenza può essere economicamente significativa, soprattutto considerando che l’agevolazione può essere applicata per più periodi d’imposta. È quindi importante capire con precisione quando si applica il forfettario al 5% nel 2026, quali requisiti bisogna rispettare, quanto dura l’agevolazione e quali situazioni possono impedire di beneficiarne.
Qual è l’aliquota del regime forfettario nel 2026?
L’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario è pari al 15%. L’imposta sostituisce, secondo la disciplina prevista per il regime, l’IRPEF, le relative addizionali e l’IRAP e viene calcolata sul reddito imponibile determinato secondo il particolare meccanismo del forfettario.
Questo significa che il 15% non viene semplicemente applicato all’intero fatturato. Ai ricavi o compensi viene innanzitutto applicato il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata; vengono quindi considerate le componenti deducibili previste dalla normativa, tra cui i contributi previdenziali obbligatori secondo le relative regole, e sul reddito imponibile risultante viene applicata l’imposta sostitutiva.
Per chi soddisfa le condizioni previste per una nuova attività, l’aliquota può invece essere ridotta al 5%. Il metodo di determinazione del reddito rimane quello previsto dal regime forfettario: ciò che cambia è l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata al reddito imponibile.
Regime forfettario 2026: guida completa, limiti, requisiti e novità
Chi può pagare il 5% nel regime forfettario
L’aliquota del 5% è stata prevista per favorire l’avvio di attività effettivamente nuove. Non è quindi sufficiente che la Partita IVA sia appena stata attribuita: bisogna verificare anche la storia professionale e imprenditoriale del contribuente e la natura dell’attività che viene iniziata.
In particolare, la normativa richiede che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale oppure d’impresa, anche in forma associata o familiare. Questa condizione serve a distinguere una vera nuova iniziativa economica dalla semplice riapertura o riorganizzazione di un’attività già esercitata.
È inoltre necessario che la nuova attività non costituisca, in linea generale, la mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per il periodo di pratica obbligatoria richiesto per l’esercizio di arti o professioni.
Esiste poi una regola specifica quando viene proseguita un’attività precedentemente svolta da un altro soggetto. In questa situazione assumono rilievo anche i ricavi o compensi realizzati dall’attività precedente, che devono rispettare i limiti previsti per poter applicare il regime.
Sono condizioni che devono essere valutate congiuntamente. Una persona può quindi aprire per la prima volta una determinata Partita IVA nel 2026 ma non avere comunque diritto all’aliquota del 5% se l’attività rappresenta, nella sostanza, la prosecuzione di un’attività esercitata in precedenza.
La regola dei tre anni precedenti
La prima verifica riguarda dunque i tre anni precedenti l’inizio della nuova attività. La norma mira a riservare l’agevolazione alle nuove iniziative e non a chi cessa un’attività per poi riaprirla con l’obiettivo di ottenere nuovamente una tassazione ridotta.
Se una persona ha già esercitato nei tre anni precedenti un’attività d’impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare, potrebbe non soddisfare questa specifica condizione per beneficiare dell’aliquota ridotta.
Bisogna però analizzare attentamente la situazione concreta. Non ogni esperienza lavorativa precedente impedisce automaticamente l’accesso al 5%. Aver lavorato come dipendente, per esempio, non equivale di per sé ad aver esercitato un’attività professionale o d’impresa. Diventa però necessario verificare l’altra condizione prevista dalla disciplina: quella relativa alla mera prosecuzione dell’attività precedente.
È quindi sbagliato utilizzare formule troppo semplicistiche come “se hai lavorato negli ultimi tre anni non puoi avere il 5%”. Ciò che conta è il tipo di attività svolta, la forma con cui veniva esercitata e il rapporto con la nuova attività avviata.
Cosa significa “mera prosecuzione” di un’attività precedente
Questa è probabilmente la parte più delicata della disciplina. L’aliquota ridotta è pensata per attività realmente nuove e non per situazioni nelle quali cambia formalmente il rapporto di lavoro ma, nella sostanza, l’attività rimane la stessa.
Immaginiamo una persona che fino a poco tempo prima lavorava come dipendente svolgendo determinate mansioni e che successivamente apra una Partita IVA per continuare sostanzialmente a svolgere la medesima attività. In una situazione del genere deve essere valutato se la nuova attività autonoma rappresenti una mera prosecuzione di quella precedente.
La valutazione non dovrebbe essere effettuata guardando esclusivamente al codice ATECO o alla denominazione della professione. Bisogna considerare le caratteristiche concrete dell’attività, le competenze utilizzate, il mercato di riferimento, i clienti e gli altri elementi che permettono di comprendere se si tratti realmente di una nuova iniziativa economica.
Questo requisito è particolarmente importante per chi lascia un lavoro dipendente e apre immediatamente una Partita IVA. Non significa che un ex dipendente non possa mai beneficiare del 5%, ma richiede una verifica più accurata della situazione.
Il praticantato impedisce di utilizzare il 5%?
La normativa prevede una specifica eccezione per il periodo di pratica obbligatoria necessario per l’esercizio di arti o professioni. Questa previsione è particolarmente importante per chi, prima di iniziare autonomamente una professione, deve completare un percorso di praticantato previsto dalla relativa disciplina professionale.
In questi casi il passaggio dalla pratica all’attività professionale non viene trattato automaticamente nello stesso modo di una normale prosecuzione di una precedente attività lavorativa.
La ratio è abbastanza intuitiva: il praticantato rappresenta una fase preparatoria necessaria per accedere alla professione e non dovrebbe impedire, da solo, di beneficiare dell’agevolazione destinata a chi avvia successivamente la propria attività.
Anche in questo caso, comunque, è opportuno verificare la posizione concreta, soprattutto quando al praticantato si affiancano altre attività professionali o lavorative.
Chi apre la Partita IVA dopo un lavoro dipendente può avere il 5%?
È possibile, ma non esiste un automatismo. Bisogna verificare se la nuova attività rappresenti o meno la mera prosecuzione del precedente lavoro.
Pensiamo a un dipendente amministrativo che lascia l’azienda e apre successivamente un’attività autonoma completamente differente. La sua situazione non è necessariamente equiparabile a quella di un dipendente che si dimette e il giorno successivo continua a svolgere sostanzialmente le stesse mansioni per il medesimo soggetto attraverso una Partita IVA.
La distinzione è importante perché l’obiettivo della norma è agevolare l’avvio di nuove iniziative economiche, non semplicemente la trasformazione formale di un rapporto di lavoro preesistente.
A questa verifica deve inoltre essere affiancata quella delle cause ostative generali del regime forfettario, comprese quelle che riguardano determinate attività svolte prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o precedenti. Si tratta di regole collegate ma non perfettamente sovrapponibili: una riguarda specificamente l’aliquota agevolata del 5%, l’altra la possibilità stessa di applicare il regime forfettario in determinate circostanze.
Il 5% si applica per cinque anni?
Quando vengono rispettate le condizioni richieste, l’imposta sostitutiva viene ridotta al 5% per il periodo d’imposta nel quale viene iniziata l’attività e per i quattro successivi.
In termini pratici si parla comunemente di cinque anni di aliquota agevolata. È però importante comprendere che il primo periodo è quello in cui l’attività viene avviata.
Se, per esempio, un contribuente inizia un’attività nel corso del 2026 e possiede tutti i requisiti necessari, il 2026 rappresenta il primo periodo d’imposta agevolato. Seguono poi i quattro periodi d’imposta successivi.
Non bisogna quindi interpretare l’agevolazione come sessanta mesi che iniziano esattamente dalla data di apertura della Partita IVA. Il riferimento normativo è ai periodi d’imposta.
Terminato il periodo agevolato, se il contribuente continua ad avere i requisiti per rimanere nel regime forfettario, passerà normalmente all’aliquota del 15%.
Cosa succede dopo i cinque anni al 5%
Il passaggio dal 5% al 15% non significa che il contribuente debba necessariamente abbandonare il regime forfettario. Sono due questioni differenti.
Il 5% rappresenta un’aliquota temporaneamente ridotta applicabile in presenza delle specifiche condizioni previste per le nuove attività. Il regime forfettario, invece, può continuare a essere utilizzato anche successivamente se vengono rispettati i requisiti previsti dalla disciplina.
Di conseguenza, un professionista può trascorrere il periodo agevolato al 5% e successivamente continuare nel forfettario applicando il 15%, purché non abbia perso i requisiti o non sia sopraggiunta una causa di esclusione.
Non è necessario “rinnovare” la Partita IVA né aprirne una nuova. Cambia semplicemente l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile.
Quanto cambia tra aliquota al 5% e al 15%?
La differenza è considerevole perché, a parità di reddito imponibile, l’imposta al 5% corrisponde a un terzo di quella calcolata al 15%.
Prendiamo un esempio volutamente semplice. Se, dopo aver applicato il coefficiente di redditività e considerato i contributi previdenziali deducibili secondo le regole previste, un contribuente arriva a un reddito imponibile di 20.000 euro, l’imposta sostitutiva sarebbe:
con aliquota al 5%: 1.000 euro
con aliquota al 15%: 3.000 euro
La differenza è quindi di 2.000 euro nello stesso periodo d’imposta.
Con un reddito imponibile di 30.000 euro, invece, avremmo:
5% = 1.500 euro
15% = 4.500 euro
con una differenza di 3.000 euro.
Su più periodi d’imposta il vantaggio potenziale può quindi diventare significativo. Questo spiega perché sia importante verificare correttamente i requisiti prima di applicare l’aliquota ridotta, evitando però di considerarla automaticamente spettante.
Regime forfettario 2026: quanto si paga di tasse? Esempi di calcolo
Il 5% riguarda anche i contributi INPS?
No. Questo è un altro equivoco piuttosto frequente. L’aliquota del 5% riguarda l’imposta sostitutiva, non significa che anche i contributi previdenziali vengano automaticamente calcolati al 5%.
Imposte e contributi devono essere tenuti distinti. La contribuzione previdenziale dipende dall’attività esercitata e dalla posizione del contribuente: un professionista può essere iscritto alla Gestione Separata INPS, un artigiano o commerciante alla relativa gestione previdenziale e un professionista ordinistico alla propria cassa.
Di conseguenza, dire “con il forfettario pago soltanto il 5%” può dare un’impressione completamente sbagliata del costo effettivo della Partita IVA. All’imposta sostitutiva devono essere affiancati i contributi previdenziali e, naturalmente, le spese reali necessarie per esercitare l’attività.
Posso scegliere volontariamente tra 5% e 15%?
L’applicazione dell’aliquota ridotta non funziona come la scelta tra due normali piani fiscali. Il 5% è collegato alla presenza delle condizioni previste dalla normativa.
Se il contribuente possiede i requisiti richiesti per l’aliquota agevolata, questa trova applicazione secondo la disciplina del regime. Se invece le condizioni specifiche per il 5% non sono soddisfatte ma rimangono quelle generali per utilizzare il regime forfettario, l’imposta sostitutiva viene applicata nella misura ordinaria del 15%.
Il vero problema, quindi, non è decidere quale percentuale si preferisce, ma stabilire quale aliquota sia correttamente applicabile alla propria situazione.
Si può chiudere e riaprire la Partita IVA per ottenere nuovamente il 5%?
Chiudere una Partita IVA e aprirne successivamente un’altra non consente automaticamente di ricominciare un nuovo periodo di cinque anni al 5%.
Come abbiamo visto, una delle condizioni previste riguarda proprio l’esercizio di attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti. A questo si aggiunge la verifica sulla mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta.
La normativa deve quindi essere valutata sulla situazione sostanziale del contribuente e non soltanto sulla data di attribuzione di un nuovo numero di Partita IVA. Una chiusura seguita dalla riapertura non rappresenta di per sé una scorciatoia per ottenere l’aliquota agevolata.
Il limite di 85.000 euro cambia tra 5% e 15%?
No. L’aliquota ridotta del 5% non crea un regime forfettario separato con un proprio limite di fatturato. Il contribuente continua ad applicare le regole generali del regime e deve quindi rispettarne requisiti e condizioni.
La soglia generale di riferimento rimane 85.000 euro di ricavi o compensi, mentre il superamento di 100.000 euro produce la cessazione del regime nello stesso anno secondo le modalità previste dalla disciplina.
Il contribuente al 5%, quindi, deve controllare le soglie esattamente come chi applica il 15%. Il beneficio riguarda l’aliquota dell’imposta sostitutiva e non elimina gli altri requisiti necessari per permanere nel regime.
Cosa succede se durante i cinque anni si perdono i requisiti del forfettario?
L’aliquota agevolata può essere utilizzata soltanto all’interno del regime forfettario. Se il contribuente perde i requisiti necessari per applicare il regime o si verifica una causa di esclusione, non può continuare a utilizzare il 5% semplicemente perché non sono ancora trascorsi cinque periodi d’imposta.
Questo è particolarmente importante per chi sviluppa rapidamente la propria attività. Un professionista potrebbe iniziare al 5%, aumentare significativamente i propri compensi e successivamente superare i limiti previsti dal regime.
In queste situazioni devono essere applicate le regole relative alla fuoriuscita dal forfettario. Il beneficio iniziale non protegge il contribuente dalle conseguenze derivanti dalla perdita dei requisiti.
Come capire prima dell’apertura se spetta il 5%
Prima di aprire una Partita IVA sarebbe utile ricostruire con precisione l’attività svolta nei tre anni precedenti, verificando eventuali precedenti attività autonome, partecipazioni in attività esercitate in forma associata o familiare e rapporti di lavoro che potrebbero avere caratteristiche simili alla nuova attività.
Bisogna poi chiedersi se il lavoro che verrà svolto con la nuova Partita IVA rappresenti realmente una nuova iniziativa oppure sia sostanzialmente la continuazione di ciò che si faceva precedentemente.
È particolarmente importante effettuare questa verifica quando si passa da dipendente ad autonomo nello stesso settore, quando si continua a lavorare con soggetti con i quali esisteva un precedente rapporto oppure quando viene rilevata un’attività già esistente.
In presenza di situazioni dubbie, una verifica preventiva con un commercialista può evitare di impostare per diversi anni la propria pianificazione finanziaria su un’aliquota che successivamente potrebbe risultare non applicabile.
Partita IVA 2026: come aprirla, quanto costa e quale regime scegliere
Errori da evitare con l’aliquota al 5%
Il primo errore consiste nel credere che nuova Partita IVA equivalga automaticamente a tassazione al 5%. Come abbiamo visto, non è così: devono essere rispettate specifiche condizioni.
Un secondo errore consiste nel confondere il 5% con il costo complessivo della Partita IVA. L’aliquota riguarda l’imposta sostitutiva e non comprende automaticamente la contribuzione previdenziale.
Un terzo errore è pensare che basti cambiare codice ATECO rispetto a una precedente attività per rendere automaticamente “nuova” l’iniziativa. La valutazione può richiedere di analizzare la sostanza dell’attività svolta e non soltanto la sua classificazione formale.
Infine, non bisogna dare per scontato che il 5% possa essere mantenuto indipendentemente dall’evoluzione dell’attività. Il contribuente deve continuare a rispettare le condizioni generali previste per il regime forfettario.
FAQ sul regime forfettario al 5% nel 2026
Chi apre una Partita IVA nel 2026 paga automaticamente il 5%?
No. L’apertura di una nuova Partita IVA non è sufficiente. Per beneficiare dell’aliquota ridotta devono essere rispettate le specifiche condizioni previste dalla normativa per le nuove attività, oltre ai requisiti generali del regime forfettario.
Quanto dura il regime forfettario al 5%?
Quando spettante, l’aliquota ridotta si applica per il periodo d’imposta in cui viene avviata l’attività e per i quattro successivi.
Dopo cinque anni si perde il regime forfettario?
No. Terminata l’agevolazione al 5%, il contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario con aliquota ordinaria del 15% se possiede ancora tutti i requisiti necessari.
Un ex dipendente può aprire una Partita IVA al 5%?
Può essere possibile, ma deve essere verificato se la nuova attività rappresenti una mera prosecuzione dell’attività precedentemente svolta. La posizione deve essere valutata concretamente.
Chi ha già avuto una Partita IVA può ottenere il 5%?
La semplice circostanza di avere avuto in passato una Partita IVA richiede di verificare le condizioni previste dalla normativa, in particolare l’eventuale esercizio nei tre anni precedenti di un’attività artistica, professionale o d’impresa e la possibile prosecuzione dell’attività precedente.
Il 5% comprende anche i contributi INPS?
No. Il 5% riguarda l’imposta sostitutiva. I contributi previdenziali sono distinti e dipendono dalla gestione previdenziale applicabile al contribuente.
Il 5% viene calcolato sul fatturato?
Non direttamente. Nel regime forfettario il reddito viene determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività. Sul reddito imponibile risultante dopo le componenti deducibili previste dalla disciplina viene quindi applicata l’imposta sostitutiva.
Posso chiudere la Partita IVA e riaprirla per tornare al 5%?
La chiusura e la successiva riapertura non attribuiscono automaticamente il diritto a un nuovo periodo agevolato. Devono comunque essere rispettate le condizioni previste dalla normativa, comprese quelle relative alle attività esercitate nei tre anni precedenti e alla mera prosecuzione.
Conclusione
La differenza tra regime forfettario al 5% e al 15% nel 2026 non dipende semplicemente dalla data di apertura della Partita IVA. Il 15% rappresenta l’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva, mentre il 5% costituisce un’agevolazione destinata alle nuove attività che rispettano specifiche condizioni stabilite dalla normativa.
Prima di applicare il 5% bisogna quindi verificare l’attività esercitata nei tre anni precedenti, l’eventuale rapporto tra la nuova attività e un precedente lavoro autonomo o dipendente e, quando viene proseguita un’attività svolta da un altro soggetto, le ulteriori condizioni previste. A tutto questo si aggiunge naturalmente la necessità di possedere i requisiti generali per applicare il regime forfettario.
Quando l’agevolazione spetta, il vantaggio può essere significativo: passare dal 15% al 5% significa ridurre di due terzi l’imposta sostitutiva a parità di base imponibile. Non significa però pagare complessivamente soltanto il 5% del fatturato, perché devono essere considerati separatamente i contributi previdenziali e i costi effettivamente sostenuti per l’attività.
Per chi sta aprendo una Partita IVA nel 2026, la soluzione più prudente è quindi verificare il diritto all’aliquota ridotta prima dell’inizio dell’attività, anziché dare per scontato che qualsiasi nuova Partita IVA possa usufruirne.


