Regime forfettario e lavoro dipendente 2026: limiti e compatibilità

È possibile essere contemporaneamente lavoratore dipendente e titolare di una Partita IVA in regime forfettario nel 2026? In molti casi sì, ma la compatibilità non è automatica. La normativa prevede infatti specifiche condizioni che devono essere controllate prima di aprire una Partita IVA o di continuare ad applicare il regime agevolato quando si percepisce anche uno stipendio.

Una delle regole più importanti riguarda proprio il reddito derivante dal lavoro dipendente. Per il 2026 è stata prorogata la soglia di 35.000 euro, già introdotta per il 2025, relativa ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati percepiti nell’anno precedente. Il superamento di questa soglia può impedire l’applicazione del regime forfettario, salvo le situazioni nelle quali la verifica del limite risulta irrilevante secondo quanto previsto dalla normativa, come nel caso della cessazione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dalla disciplina.

La soglia dei 35.000 euro non è però l’unica regola da conoscere. Un secondo aspetto particolarmente importante riguarda a chi vengono fatturati i compensi della Partita IVA. La disciplina contiene infatti una specifica causa ostativa per chi esercita prevalentemente la propria attività nei confronti del datore di lavoro attuale, di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta oppure di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Vediamo quindi nel dettaglio come funzionano regime forfettario e lavoro dipendente nel 2026, quale reddito bisogna controllare, cosa succede oltre 35.000 euro e quando lavorare contemporaneamente come dipendente e autonomo può impedire l’applicazione del regime.

Si può essere dipendenti e avere una Partita IVA forfettaria?

La risposta generale è sì. Non esiste una regola che impedisca automaticamente a un lavoratore dipendente di aprire una Partita IVA o di svolgere contemporaneamente un’attività autonoma. Dal punto di vista fiscale, però, bisogna verificare le specifiche cause ostative previste per il regime forfettario.

Questo significa che una persona potrebbe lavorare durante la settimana come dipendente di un’azienda e svolgere parallelamente un’attività professionale autonoma, per esempio come consulente, sviluppatore, fotografo, designer, formatore o altro professionista. Se vengono rispettate le condizioni previste dalla normativa, l’attività autonoma può essere esercitata utilizzando il regime forfettario.

La verifica non deve tuttavia limitarsi al fatturato prodotto dalla Partita IVA. Bisogna considerare anche il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente, la relazione esistente tra attività autonoma e datore di lavoro e, naturalmente, tutti gli altri requisiti generali previsti dal regime.

Questo è un punto fondamentale perché le due soglie che più frequentemente vengono nominate — 85.000 euro e 35.000 euro — riguardano grandezze differenti e non devono essere sommate tra loro.

Regime forfettario 2026: guida completa, limiti, requisiti e novità

Qual è il limite per i lavoratori dipendenti nel 2026?

Per il 2026, la soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati percepiti nell’anno precedente è stata mantenuta a 35.000 euro. La disposizione estende quindi al 2026 l’innalzamento che era stato previsto per il 2025 rispetto alla soglia ordinaria di 30.000 euro.

In termini pratici, per verificare l’applicabilità del regime nel 2026 bisogna guardare ai redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025, salvo le eccezioni previste dalla disciplina.

Se il reddito rilevante non supera 35.000 euro, questa specifica causa ostativa non impedisce di utilizzare il forfettario. Naturalmente devono continuare a essere rispettati tutti gli altri requisiti.

Se invece il reddito supera la soglia, la situazione cambia e occorre verificare se ricorrano le condizioni che rendono irrilevante il limite, a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla norma.

La regola non deve quindi essere interpretata semplicemente come “chi guadagna più di 35.000 euro non può mai avere una Partita IVA”. Il limite riguarda specificamente l’accesso o la permanenza nel regime forfettario, non la possibilità generale di possedere una Partita IVA.

I 35.000 euro comprendono anche il fatturato della Partita IVA?

No. Questo è uno degli errori più frequenti.

La soglia dei 35.000 euro riguarda i redditi da lavoro dipendente e assimilati rilevanti ai fini della specifica causa ostativa. Il limite relativo all’attività esercitata con Partita IVA segue invece le regole proprie del regime forfettario.

Per fare un esempio semplice, immaginiamo una persona che nel 2025 abbia percepito 28.000 euro di reddito da lavoro dipendente e contemporaneamente abbia svolto un’attività autonoma in regime forfettario. Non bisogna sommare automaticamente il reddito da dipendente e il fatturato della Partita IVA per verificare se siano stati superati i 35.000 euro.

Sono parametri utilizzati per controlli differenti.

Da una parte abbiamo il limite relativo ai redditi di lavoro dipendente; dall’altra troviamo la soglia prevista per i ricavi o compensi dell’attività in regime forfettario, che è pari a 85.000 euro secondo la disciplina vigente.

Confondere questi due valori può portare a conclusioni completamente sbagliate sulla possibilità di rimanere nel regime.

Differenza tra limite di 35.000 e limite di 85.000 euro

È quindi utile chiarire definitivamente la differenza.

I 35.000 euro riguardano, per il 2026, i redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente ai fini della specifica causa ostativa.

Gli 85.000 euro, invece, rappresentano la soglia generale relativa ai ricavi o compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario secondo le condizioni previste dalla normativa.

Un lavoratore potrebbe quindi, per esempio, avere un reddito da lavoro dipendente inferiore a 35.000 euro e contemporaneamente compensi della propria attività autonoma inferiori a 85.000 euro. Se vengono rispettate anche tutte le altre condizioni, la coesistenza delle due fonti di reddito non impedisce di per sé l’applicazione del forfettario.

Naturalmente avere teoricamente accesso a entrambe le soglie non significa che qualsiasi combinazione sia automaticamente compatibile. Rimangono da controllare le altre cause ostative e, soprattutto, la relazione tra l’attività autonoma e il datore di lavoro.

Cosa succede se il reddito da dipendente supera 35.000 euro?

Se nell’anno precedente il contribuente ha percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati superiori a 35.000 euro, nel 2026 può operare la causa ostativa prevista dalla disciplina del regime forfettario.

Supponiamo che una persona abbia percepito nel 2025 un reddito da lavoro dipendente di 38.000 euro e continui normalmente il proprio rapporto di lavoro. In questa situazione il superamento della soglia assume rilevanza per l’applicazione del forfettario nel 2026.

Bisogna però prestare attenzione a un’eccezione importante: la normativa stabilisce che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, secondo le condizioni applicabili.

È quindi sempre necessario verificare non soltanto l’importo indicato nella documentazione fiscale, ma anche la situazione lavorativa del contribuente.

Se il rapporto di lavoro è cessato, il limite dei 35.000 euro conta?

La disciplina stabilisce espressamente che la verifica della soglia relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Questo elemento può essere particolarmente importante per chi lascia il lavoro dipendente e decide successivamente di dedicarsi a un’attività autonoma.

Immaginiamo, per esempio, un lavoratore che nell’anno precedente abbia percepito un reddito superiore a 35.000 euro ma abbia successivamente cessato il rapporto di lavoro. Non sarebbe corretto concludere automaticamente che il semplice superamento numerico della soglia impedisca in ogni caso l’applicazione del forfettario: bisogna applicare la specifica previsione relativa alla cessazione del rapporto.

La posizione deve tuttavia essere analizzata nel suo complesso, perché potrebbero entrare in gioco altre cause ostative. In particolare, è necessario verificare se la nuova attività autonoma venga svolta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Ed è proprio qui che entra in gioco la seconda grande regola da conoscere.

Posso fatturare al mio datore di lavoro?

Avere contemporaneamente un lavoro dipendente e una Partita IVA non è automaticamente vietato, ma il regime forfettario prevede una specifica limitazione quando l’attività autonoma viene esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro.

La causa ostativa riguarda l’attività esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure con i quali erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

L’obiettivo della norma è evitare che un normale rapporto di lavoro dipendente venga trasformato formalmente in attività autonoma principalmente per beneficiare del regime fiscale agevolato.

Questo non significa che qualsiasi fattura emessa nei confronti del proprio datore di lavoro determini automaticamente l’esclusione. La norma utilizza infatti il concetto di attività esercitata prevalentemente nei confronti di tali soggetti.

Cosa significa lavorare “prevalentemente” per il datore di lavoro?

Il concetto di prevalenza è essenziale per comprendere questa causa ostativa. La verifica riguarda il peso dell’attività svolta nei confronti del datore di lavoro o degli altri soggetti indicati dalla norma rispetto all’attività complessivamente esercitata.

Non è quindi corretto sostenere che un contribuente forfettario non possa mai emettere una fattura al proprio datore di lavoro. Il problema nasce quando l’attività autonoma viene esercitata prevalentemente nei confronti di quel soggetto o degli altri soggetti ricompresi nella disposizione.

La valutazione deve essere effettuata sulla situazione effettiva e può diventare più complessa quando esistono società collegate, controllate o altri soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro.

Per questo motivo, chi prevede di avere tra i principali clienti proprio il proprio datore di lavoro dovrebbe verificare la posizione prima di impostare l’attività.

E se fatturo al mio ex datore di lavoro?

La disciplina non guarda soltanto al datore di lavoro attuale. Sono considerati anche i datori di lavoro con i quali siano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta.

Questo significa che dimettersi e aprire immediatamente una Partita IVA per fatturare prevalentemente allo stesso soggetto non consente automaticamente di evitare la causa ostativa.

Pensiamo a un lavoratore che lascia un’azienda e apre una Partita IVA per continuare a svolgere praticamente lo stesso lavoro, fatturando principalmente all’ex datore. È esattamente una delle situazioni nelle quali è necessario prestare particolare attenzione alla disciplina.

Diversa potrebbe essere la posizione di chi lascia il proprio lavoro, avvia un’attività autonoma e costruisce un portafoglio composto da numerosi clienti indipendenti, tra i quali figura eventualmente anche l’ex datore di lavoro. Anche qui, però, bisogna verificare concretamente il requisito della prevalenza.

Lavoro dipendente e aliquota forfettaria al 5%

Un’altra questione da non confondere riguarda l’aliquota agevolata del 5% prevista per determinate nuove attività.

La possibilità di essere contemporaneamente lavoratore dipendente e contribuente forfettario e la possibilità di applicare il 5% sono due verifiche differenti. Una persona potrebbe rispettare le condizioni generali per utilizzare il forfettario ma non quelle specifiche necessarie per usufruire dell’aliquota ridotta.

Per il 5%, infatti, bisogna verificare anche che la nuova attività non costituisca, in linea generale, la mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva l’eccezione prevista per il periodo di pratica obbligatoria necessario all’esercizio di arti o professioni.

Di conseguenza, chi lascia un lavoro dipendente e apre una Partita IVA nello stesso settore dovrebbe effettuare due controlli distinti: verificare se può utilizzare il regime forfettario e, successivamente, se possiede anche i requisiti specifici per applicare il 5% anziché il 15%.

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Dipendente pubblico e Partita IVA: attenzione alle regole specifiche

Una particolare attenzione è necessaria per i dipendenti pubblici. In questo caso la questione non è soltanto fiscale, perché entrano in gioco le norme relative alle incompatibilità, agli incarichi e alle autorizzazioni previste per il pubblico impiego.

Il fatto che fiscalmente una determinata situazione possa essere compatibile con il regime forfettario non significa automaticamente che il dipendente pubblico sia libero di esercitare qualsiasi attività autonoma.

A seconda del rapporto di lavoro, dell’orario, dell’amministrazione di appartenenza e dell’attività che si intende esercitare, possono esistere divieti o essere necessaria una preventiva autorizzazione.

Per questo motivo un dipendente pubblico che intenda aprire una Partita IVA dovrebbe verificare prima le regole applicabili al proprio rapporto di impiego e soltanto successivamente affrontare gli aspetti fiscali e previdenziali.

Dipendente privato e Partita IVA

Per un lavoratore del settore privato la situazione è generalmente diversa, ma questo non significa che sia sufficiente verificare esclusivamente le regole fiscali.

Il contratto di lavoro, eventuali obblighi di fedeltà, concorrenza, riservatezza e specifiche clausole contrattuali possono incidere sull’attività che il dipendente intende svolgere parallelamente.

Aprire una Partita IVA per offrire servizi completamente differenti rispetto all’attività del proprio datore può presentare problematiche diverse rispetto all’avvio di un’attività direttamente concorrente.

È quindi opportuno separare sempre i due piani: compatibilità fiscale con il forfettario e compatibilità dell’attività autonoma con il rapporto di lavoro dipendente.

Come funzionano i contributi se sono dipendente e ho Partita IVA?

La presenza contemporanea di lavoro dipendente e attività autonoma può produrre effetti anche sul piano previdenziale. Non esiste però una risposta unica valida per qualsiasi attività, perché molto dipende dalla gestione previdenziale applicabile alla Partita IVA.

Un professionista senza una propria cassa potrebbe essere soggetto alle regole della Gestione Separata INPS, mentre artigiani e commercianti rientrano in sistemi differenti. I professionisti iscritti a ordini possono inoltre essere soggetti alle regole delle rispettive casse.

La presenza di una copertura previdenziale derivante dal lavoro dipendente può incidere sulle aliquote o sulla posizione contributiva in determinate situazioni, ma il trattamento deve essere verificato in base all’attività concretamente esercitata.

Per questo motivo, soprattutto quando si sommano lavoro dipendente e attività autonoma, è opportuno non stimare il costo della Partita IVA guardando soltanto all’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

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Esempio: dipendente con reddito di 25.000 euro

Consideriamo un lavoratore che nel 2025 abbia percepito 25.000 euro di reddito da lavoro dipendente e che nel 2026 voglia continuare a lavorare come dipendente svolgendo parallelamente un’attività autonoma.

Dal punto di vista della specifica soglia prevista per i redditi di lavoro dipendente, i 25.000 euro sono inferiori al limite di 35.000 euro applicabile nel 2026.

Questo elemento, preso isolatamente, non impedisce quindi l’accesso al forfettario. Bisognerà comunque verificare gli altri requisiti, compreso il fatturato dell’attività autonoma e la causa ostativa relativa all’attività svolta prevalentemente nei confronti del datore di lavoro.

L’esempio dimostra perché non basta confrontare il proprio stipendio con i 35.000 euro e fermarsi lì.

Esempio: dipendente con reddito di 34.000 euro

Prendiamo ora un lavoratore che nel 2025 abbia percepito 34.000 euro di reddito da lavoro dipendente.

Anche in questo caso il valore rimane entro la soglia di 35.000 euro prevista per il 2026. Se vengono rispettate le altre condizioni, la specifica causa ostativa collegata al superamento della soglia non impedisce l’applicazione del regime.

Bisogna tuttavia prestare attenzione a utilizzare il dato fiscalmente rilevante e non affidarsi semplicemente a una stima dello stipendio netto ricevuto sul conto corrente. Il riferimento è al reddito da lavoro dipendente e assimilato rilevante secondo la normativa.

Esempio: dipendente con reddito di 40.000 euro

Supponiamo invece che nel 2025 il contribuente abbia percepito 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente e che il rapporto continui nel 2026.

In questo caso viene superata la soglia dei 35.000 euro e la specifica causa ostativa impedisce l’applicazione del regime forfettario nel 2026, fermo restando che la Partita IVA in sé può continuare a esistere applicando il regime fiscale pertinente.

È importante sottolineare proprio questa differenza: superare 35.000 euro non vieta di avere una Partita IVA. Può invece impedire, nelle condizioni previste dalla legge, di utilizzare il regime forfettario.

Se il rapporto di lavoro fosse cessato, sarebbe necessario effettuare un’analisi differente tenendo conto dell’eccezione prevista dalla normativa e delle eventuali altre cause ostative.

Se aumento di stipendio durante il 2026 cosa succede?

La causa ostativa considera i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente.

Di conseguenza, per l’applicazione del regime nel 2026 assume rilevanza il dato relativo al 2025. Un aumento del reddito da lavoro dipendente durante il 2026 può invece assumere rilievo per verificare l’applicabilità del regime nel periodo successivo, secondo la normativa che sarà applicabile.

Questo meccanismo rende importante controllare la propria situazione ogni anno. Chi possiede contemporaneamente lavoro dipendente e Partita IVA non dovrebbe considerare l’accesso al regime forfettario come acquisito definitivamente.

Retribuzioni, attività autonoma e rapporti con i clienti possono infatti cambiare e modificare la situazione fiscale da un periodo d’imposta all’altro.

Conviene avere Partita IVA e lavoro dipendente insieme?

La convenienza dipende dal tipo di attività e non può essere stabilita soltanto osservando l’aliquota fiscale.

Per alcune persone la Partita IVA rappresenta uno strumento per costruire gradualmente una seconda attività mantenendo la sicurezza economica dello stipendio. In altri casi può essere utilizzata per svolgere consulenze, attività creative, formazione o servizi professionali parallelamente all’occupazione principale.

Bisogna però considerare il tempo necessario per gestire entrambe le attività, gli eventuali contributi previdenziali, l’imposta sostitutiva, i costi professionali e le possibili limitazioni derivanti dal contratto di lavoro.

La convenienza economica dovrebbe quindi essere valutata sul reddito netto aggiuntivo realmente prodotto dall’attività autonoma, non semplicemente sul fatturato.

Controlli da fare prima di aprire la Partita IVA

Un lavoratore dipendente che intenda utilizzare il regime forfettario dovrebbe innanzitutto verificare il reddito da lavoro dipendente e assimilato dell’anno precedente e confrontarlo con la soglia applicabile.

Successivamente dovrebbe controllare se l’attività autonoma sarà svolta prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro, di un ex datore rientrante nei due precedenti periodi d’imposta oppure di soggetti riconducibili a tali datori.

Bisogna poi verificare tutti gli altri requisiti generali del forfettario, individuare correttamente il codice ATECO e comprendere quale gestione previdenziale sarà applicabile.

Infine, è opportuno controllare il proprio contratto di lavoro. Nel caso dei dipendenti pubblici questa verifica assume particolare importanza per le specifiche regole sulle incompatibilità e sulle autorizzazioni.

FAQ su regime forfettario e lavoro dipendente 2026

Posso essere dipendente e avere il regime forfettario nel 2026?

Sì, le due condizioni possono essere compatibili. Bisogna però rispettare i requisiti generali del regime e verificare le specifiche cause ostative relative ai redditi da lavoro dipendente e ai rapporti con il datore di lavoro.

Qual è il limite dello stipendio per il forfettario nel 2026?

Per il 2026 la soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente è pari a 35.000 euro. Il superamento determina la causa ostativa prevista dalla normativa, salvo le situazioni nelle quali la verifica della soglia è irrilevante.

I 35.000 euro si sommano al fatturato della Partita IVA?

No. La soglia dei 35.000 euro riguarda i redditi da lavoro dipendente e assimilati ai fini della relativa causa ostativa. Gli 85.000 euro rappresentano invece la soglia generale di ricavi o compensi relativa al regime forfettario. Sono due verifiche differenti.

Se guadagno 40.000 euro come dipendente posso avere una Partita IVA?

Sì, il superamento della soglia non vieta di possedere una Partita IVA. Può però impedire l’applicazione del regime forfettario secondo le condizioni previste dalla normativa.

Se mi dimetto, il limite dei 35.000 euro vale ancora?

La disciplina stabilisce che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La posizione deve comunque essere valutata complessivamente, perché possono essere presenti altre cause ostative, compresa quella relativa all’attività svolta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Posso fatturare al mio datore di lavoro?

La normativa prevede una causa ostativa quando l’attività viene esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali, di datori con i quali sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a essi. La singola fattura non equivale automaticamente a prevalenza.

Un dipendente può utilizzare l’aliquota al 5%?

Può essere possibile, ma devono essere verificati anche i requisiti specifici previsti per l’aliquota agevolata, compresa la regola relativa alla mera prosecuzione di una precedente attività di lavoro dipendente o autonomo.

Un dipendente pubblico può aprire una Partita IVA?

La questione non è soltanto fiscale. Nel pubblico impiego esistono specifiche norme sulle incompatibilità e sulle autorizzazioni. Prima di aprire una Partita IVA è quindi necessario verificare la disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.

Conclusione

Regime forfettario e lavoro dipendente possono coesistere nel 2026, ma per stabilire se il regime agevolato sia effettivamente applicabile bisogna effettuare più verifiche. La prima riguarda i redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente: per il 2026 la soglia rilevante è stata mantenuta a 35.000 euro, salvo l’eccezione prevista quando il rapporto di lavoro è cessato.

La seconda verifica riguarda il rapporto tra l’attività autonoma e il datore di lavoro. Il regime prevede infatti una specifica causa ostativa quando l’attività viene esercitata prevalentemente nei confronti del datore attuale, di determinati ex datori di lavoro dei due precedenti periodi d’imposta o di soggetti a essi riconducibili.

A queste condizioni devono essere aggiunti i normali requisiti del regime forfettario, le regole previdenziali e, quando si vuole applicare l’aliquota del 5%, le ulteriori condizioni previste per le nuove attività. Chi è dipendente non dovrebbe quindi limitarsi a controllare se il proprio stipendio sia inferiore a 35.000 euro: reddito, clienti, precedente attività lavorativa e posizione previdenziale devono essere analizzati insieme.

 

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